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Database “Safety-INGV” e il sistema di gestione per l’acquisizione delle schede posto di lavoro in materia di sicurezza e salute per la valutazione dei rischi nel settore della Ricerca

Barone M., L. Nannipieri, O. Campisi (2017).
Rapporti tecnici INGV n. 381

Introduzione

Uno degli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda la valutazione dei rischi [v. Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. FACTS 80] che analizza anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro, e deve riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, …” [art.28].
Le Linee Guida europee sulla valutazione dei rischi sul lavoro propongono un approccio graduale per fasi. Il metodo adottato per svolgere la valutazione dei rischi, sussistendo a tale scopo un’ampia varietà di metodi, tiene conto delle circostanze e della tipicità dell’INGV, rivelatosi efficace già in precedenti occasioni.
Il processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, nonché “quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi, e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale”, volto a stabilire:
i) cosa può provocare lesioni o danni;
ii) se è possibile eliminare i pericoli;
iii) quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi (nel caso in cui non sia possibile eliminare i pericoli).
Un approccio efficace basato sulla valutazione e sulla gestione dei rischi in un posto di lavoro come quello della Ricerca e dell’Innovazione Tecnologica, per sua natura sempre in evoluzione, ed in particolare per l’INGV, deve vedere i lavoratori partecipi al processo di valutazione e costituire un’azione fondamentale per assicurare una gestione della sicurezza e della salute sul lavoro efficiente ed efficace da parte del datore di lavoro, concetto peraltro sancito nell’art.20 comma 2 lett. a) del D.Lgs.81/08, che prevede che i lavoratori contribuiscano, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [v. Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, 2012]. Un tale approccio pertanto richiede un’analisi approfondita che può necessitare di condivisione d’informazioni concernenti i rischi e le misure di protezione della salute e della sicurezza messe in atto per far fronte a tali rischi, anche in termini di “esperienza” e “tecnica”, così come citati dall’art.2087 del Codice Civile [G.U. 4 aprile 1942, n.79].
Il voler favorire questa condivisione e scambio di informazioni, ma soprattutto la necessità di definire una modalità più dettagliata del processo di valutazione risulta utile e fondamentale strumento di raccolta preliminare di dati ed informazioni relativi a rischi potenzialmente presenti, e quindi meritevoli di eventuali approfondimenti ed analisi successive.
Le potenzialità del coinvolgimento dei lavoratori nella valutazione dei rischi e nella prevenzione, tra l’altro, vengono costantemente ribadite dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul lavoro (EU-OSHA), così come peraltro espressamente trattato anche in occasione della Campagna 2012-2013 “Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi”.
Facendo propri quindi questi concetti, si è operato in tal senso, implementando un sistema di gestione già adottato negli anni passati, esteso dapprima alle singole sedi INGV, e dal 2013 – anno in cui è stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nazionale) -, globalmente esteso a tutte le sedi INGV, ma informatizzato, la cui banca dati, condivisa dai soggetti della sicurezza e salute, costituisce la base di partenza delle analisi, delle valutazioni e degli approfondimenti successivi.
Sinteticamente si può dire che il sistema adottato ha i requisiti previsti per rientrare nella categoria di “buona prassi”, intesa come soluzione organizzativa o procedurale coerente con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottata volontariamente e finalizzata a promuovere la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

http://www.ingv.it/editoria/rapporti/2017/rapporto381/